La Corte Costituzionale ha depositato ieri sera la sentenza con cui lo scorso 25 gennaio ha sancito la parziale illegittimità della legge elettorale cosidetta ‘Italicum’ (in particolare ballottaggio e libertà di opzione per i capilista eletti in più collegi). La sentenza e’ firmata dal presidente della Corte, Paolo Grossi, e dal giudice relatore Nicolo’ Zanon. “Non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto”. E’ la motivazione con cui la Corte Costituzionale ha bocciato il ballottaggio. La Consulta spiega che con l’italicum “una lista puo’ accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito al primo turno un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo piu’ che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono cosi’, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato nella sentenza n.1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente”. Per la Corte il capolista non decide il destino del voto di preferenza. E’ ‘irragionevole’ affidare “alla decisione del capolista il destino del voto di preferenza espresso dall’elettore nel collegio prescelto, determinando una distorsione del suo esito in uscita, in violazione non solo del principio dell’uguaglianza ma anche della personalita’ del voto”, tutelati dagli artt. 3 e 48 della Costituzione. Lo afferma la Consulta nella sentenza sull’Italicum, nella parte in cui boccia la disposizione che consentiva al capolista eletto in piu’ collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. Per la Corte sono necessarie maggioranze omogenee. “La Costituzione, – si legge nelle motivazioni – se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”.





